Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by SGALIPPA AUTO SRL against a Lazio Regional Tax Court decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the tax authority listed the case in a document confirming its regular conclusion under specific legislative provisions. The court upheld this procedural outcome, ruling that the administrative listing effectively terminated the legal proceedings without requiring further judicial action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax case in the administrative document confirming its conclusion constitutes a declaration of extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11328/2023 R.G. proposto da : SGALIPPA AUTO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall’avvocato VENCO GAETANO contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.6469/ 01/ 2022 depositata il 30/12/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 22/05/2025 La President