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Ordinanza — n. 13827/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding inadmissibility of incidental appeal due to statutory suspension of filing deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13827/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the Regional Tax Commission's examination of an incidental appeal filed late. The taxpayer argued the incidental appeal was untimely, but the court found the statutory deadline was suspended for six months due to a specific legislative provision. Consequently, the court ruled the incidental appeal was timely filed and dismissed the taxpayer's complaint.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 11, comma 9, D.L. 24/2017: The suspension of appeal deadlines for a specific period renders an incidental appeal filed within that extended timeframe admissible, thereby invalidating objections based on the original expiration date.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility statutory deadline suspension tax collection proceedings filing time extension regional tax commission ricupero d'imposta restituzione dei sussidi statali recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso Sivieri deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 23 and Art. 54 of D.Lgs. 31/12/1992, no. 546
Art. 11, paragraph 9, of D.L. 24/04/2017, no. 50
1.3.Peraltro, occorre considerare la previsione dell’art. 11, comma 9, del d.l.
Art. 1, paragraph 17, of Law 24/12/2012, no. 228
1.3.Peraltro, occorre considerare la previsione dell’art. 11, comma 9, del d.l.
Art. 13, paragraph 1 quater, of D.P.R. 30/05/2002, no. 115
228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7510 del 20/03/2024
Cass. n. 7510 del 20/03/2024), con conseguente scadenza al 07/03/2018.
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13436/2019 R.G. proposto da SIVIERI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7941/ 17/ 18 depositata il 15/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 7941/17/18 del 15/11/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dalla società Sivieri s.r.l. (di seguito Sivieri) e integralmente l’appello incidentale proposto da Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia), oggi Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) , avverso la sentenza n. 9687/19/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un’intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle di pagamento per IRPEF, IRES, diritti camerali e altro relative agi anni d’imposta 2000, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014. 2.La CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, accoglieva l’appello incidentale di Equitaliaevidenziando che, quanto alla cartella di pagamento n. 09720050213897133, le somme dalla stessa recate non erano state integralmente versate dalla ricorrente, residuando l’importo di euro 12.146,51. 3.Sivieri impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 4.AER restava intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso Sivieri deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR esaminato l’appello incidentale di Equitalia sebbene lo stesso fosse inammissibile, essendo stato depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Come si evince dalla documentazione prodotta dalla società contribuente, il ricorso in appello di Sivieri è stato notificato ad Equitalia in data 08/06/2017 (data di ricezione del ricorso) mentre le controdeduzioni dell’agente della riscossione con la proposizione dell’appello incidentale sono state depositate il 15/11/2017. 1.3.Peraltro, occorre considerare la previsione dell’art. 11, comma 9, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96, il quale così recita:

«Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017». 1.4.Orbene, poiché la notificazione dell’appello principale è avvenuta, come detto, in data 08/06/2017, l’appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto con controdeduzioni depositate entro e non oltre il 07/09/2017, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. 1.5.Detta data di scadenza rientra nel periodo considerato dall’art. 11, comma 9, cit., sicché il termine per la proposizione dell’impugnazione incidentale resta sospeso per sei mesi (cfr.

Cass. n. 7510 del 20/03/2024), con conseguente scadenza al 07/03/2018. 1.6.Ne consegue, pertanto, la tempestività dell’appello incidentale proposto da Equitalia in data 15/11/2017, sicché il motivo di ricorso va rigettato. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione del fatto che AER non si è difesa in giudizio, restando intimata. 2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto p