Italian Court declares tax dispute process extinguished due to successful simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished following the successful conclusion of a simplified settlement agreement. The plaintiff, Ascoli Piceno Municipality, had filed an appeal against a tax assessment against E-Distribuzione S.p.A., but the case was resolved under the simplified procedure established by Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; The process for tax disputes is extinguished when parties successfully conclude a simplified settlement agreement, terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6055/2022 R.G. proposto da COMUNE ASCOLI PICENO, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMBESI MARCELLA contro E-DISTRIBUZIONE S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiZOCCALI ANDREA, COLUCCI BENEDETTO eCASO NICOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 961 /05 /2021 depositata il 16/08/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Ascoli Piceno ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/05/2025 LaPresi