Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The court noted that no request was submitted after the deadline, leading to a procedural default under the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26498/2024 R.G. proposto da: BOVE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Mauriello, del Foro di Avellino, con cui elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. Domenico Luca Scordino, sito in Roma, alla P.zza Margana n. 19, in forza di procura speciale -ricorrente- contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO -intimati- Numero registro generale 26498/2024 Numero sezionale 1236/2025 Numero di raccolta generale 13425/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2919/2024 depositata il 02/05/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 12/05/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 26498/2024 Numero sezionale 1236/2025 Numero di raccolta generale 13425/2025 Data pubblicazione 20/05/2025