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Decreto — n. 13276/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding extinction of civil proceedings due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 13276/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found the case extinguished because the procedural timeline for declaring the extinction of litigation judgments had expired without a formal denial. The court upheld this decision, confirming that the process ended automatically when the statutory deadline passed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of litigation judgments occurs automatically upon the expiration of the prescribed time limits, barring the parties from requesting a hearing unless specific conditions are met.

Parole chiave

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extinction of litigation judgments procedural time limits tax agency appeal civil procedure code automatic extinction statutory deadlines procedural default imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19695/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ECO ENERGIE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCHISIO RINUCCIA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 158/ 04/ 2022 depositata il 31/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/05/2025 La President