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Decreto — n. 13233/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute process extinguished due to Rome's adoption of simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 13233/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax dispute process extinguished after Rome Capitale confirmed its adherence to the simplified settlement procedure. The plaintiff challenged an assessment against IAL SRL and the Tax Agency, but the lower court found no pending objection to the settlement. Consequently, the court ruled the proceedings terminated with costs remaining on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When a municipality adopts the simplified tax dispute settlement procedure and no objection is filed, the process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax dispute settlement simplified procedure process extinguishment Rome Capitale administrative tax law

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
65 del 31.03.2023 con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197/2022
65 del 31.03.2023 con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1540/2022 R.G. proposto da ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMENANTE ALBERTO contro IAL SRL, rappresentata e difesadall’avvocato PAOLUCCI PAOLO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA - TERRITORIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2833 /13 /2021 depositata il 04/06/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 65 del 31.03.2023 con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;

Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/05/2025 LaPr