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Decreto — n. 13231/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute process extinguished due to agreement on simplified settlement terms.

Numero d'incarto Decreto — n. 13231/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax dispute process extinguished after the parties agreed to a simplified settlement procedure. CEETRUS ITALY SPA challenged a tax assessment against the Comune di Napoli, but the lower court found no objection to the settlement terms. Consequently, the court ruled the proceedings terminated with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When parties agree to a simplified tax dispute settlement, the process extinguishes unless a hearing is requested, terminating the litigation and assigning costs to the advancing party.

Parole chiave

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tax dispute settlement simplified procedure process extinguishment costs allocation Cassation ruling administrative litigation settlement agreement

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
14 del 22 .03.2023 con il quale si evince che il comune di Napoli ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.
comma 200 della legge n. 197/2022
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197/2022
14 del 22 .03.2023 con il quale si evince che il comune di Napoli ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29608/2021 R.G. proposto da CEETRUS ITALY SPA, rappresentata e difesadall’avvocato DI FIORE MICHELE contro COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO eCUOMO ANNALISA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 3974 /15 /2021 depositata il 03/05/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione delConsiglio Comunale n. 14 del 22 .03.2023 con il quale si evince che il comune di Napoli ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;

Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/06/2025 LaPresiden