Cassation court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Cantori Spa against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case extinguished because the procedural timeline for declaring the extinction of judgments had expired without a formal denial. The Court upheld this decision, confirming that the procedural outcome was correct based on the statutory time limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, c.p.c.: The court ruled that when the statutory period for declaring the extinction of tax litigation judgments expires without a formal denial, the process is automatically extinguished, and the appeal against this procedural extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6773/2021 R.G. proposto da : CANTORI SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato STINGONE CARMINE e dall'avvocato VALERI DANIELE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA UFFICIO CONTROLLI LEGALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 497/ 02/ 2020 depositata il 10/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/04/2025 La Presi