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Decreto — n. 12151/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant formally withdrew the lawsuit before the court's ruling.

Numero d'incarto Decreto — n. 12151/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant formally renounced the lawsuit on March 6, 2025. The case involved a dispute between Pirelli C. SPA and the Italian Revenue Agency regarding a tax decision. Since the appellant withdrew the request, the court found no need to examine the merits or order any further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the litigation without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation Cassation procedure tax dispute renunciation of suit contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 18844/2023proposto da: PIRELLI C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e dife sa dall’Avv. Giuseppe D’Amico; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 516/21/2023 depositata il 9 febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente tit