Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a decree by the Regional Court of Turin. The lower court ruled that the process terminated automatically because the case was listed for the declaration of extinction of proceedings under specific legislative provisions. Consequently, the court held that no further judicial action was required, leaving the parties with the option to request a hearing only if they wished to contest the extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon its inclusion in the list for the declaration of extinction of proceedings, unless the parties explicitly request a hearing to contest this outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16475/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BIRRIFICIO CIVALE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTAGOSTINO GUIDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.753/ 06/ 2020 depositata il 15/12/2020 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/04/2025 LaPr