Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11893/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 11893/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on April 18, 2025. The plaintiff, Carlo Sarasso, challenged an administrative act regarding the extinction of proceedings, while the opposing party argued for the continuation of the case. The court upheld the decision based on the automatic termination provisions of the new law, which deemed the process concluded without a formal denial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of extinct judgments, with costs remaining with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction automatic process termination procedural law 2022 administrative tax dispute costs allocation rule contenzioso tributario arretrati d'imposta autorità fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 198 of Law No. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200 of Law No. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, paragraph 3 of D.L. No. 13/2023
PIEMONTE n.565/ 04/ 2020 depositata il 16/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, paragraphs 186 and following of Law No. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7649/2021 R.G. proposto da : SARASSO CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato BORIA PIETRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV. DI TORINO I, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.565/ 04/ 2020 depositata il 16/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 18/04/2025 Il Pres