Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing, shifting costs to the party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the procedural listing of the case's conclusion. The tax agency argued that the listing under specific legislative articles confirmed the regular definition of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the advanced litigation costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 391, cod. proc. civ.; Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 200, l. n. 197/2022: The listing of a case's conclusion in the prescribed forms extinguishes the litigation, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27613/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FITZPATRICK MICHAEL, rappresentato e difeso dall’avvocato GIGLIO SERENA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1730/06/2022 depositata il 12/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/04/2025 La Presi