Civil procedure dismissed: tax authority's request to declare litigation extinct due to procedural time limits rejected by court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the State Attorney General's request to declare the civil litigation extinct based on procedural time limits. The lower court had declared the process extinct because the tax authority failed to request a hearing within the statutory period following the transmission of the case list. The Supreme Court reversed this, ruling that the extinction of the process was not automatic and required a specific judicial order, which had not been issued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a civil process due to the lapse of time limits is not automatic but requires a specific judicial declaration, which the lower court failed to issue in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.746/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro COLUCCI PIETRO, rappresentato e difesodall’avvocato CHIANURA GAETANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3326/ 07/ 2021 depositata il 17/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/04/2025 LaPresidente Ti