Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11410/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of extinction under Art. 198 of Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 11410/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil process extinguished following the automatic declaration of extinction mandated by the tax authority. The lower court found that the insertion of the case into the official list of extinguished proceedings under Law 197/2022 confirmed the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the litigation ended by operation of law, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the tax authority's declaration of extinction in the official list, terminating the litigation without the need for a specific judicial ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
automatic extinction of proceedings tax authority declaration Law 197/2022 provisions procedural termination allocation of litigation costs procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale internazionale liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26838/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SELACOM SAS DI MAURO TIRLETTI C rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dall’avv. FABRIZIO MATTEINI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 4516/ 16/ 2021 depositata il 13/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/04/2025 LaPresidente