Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal against the tax agency's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not requested a ruling on the appeal despite the proposal being communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12630/2022 R.G. proposto da : GIAMBUZZI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI, 38, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE ANGIOLINO (LBNNLN63R08H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTI STEFANO (LBRSFN76T13H50MK) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo SEZ.DIST.PESCARA n.776/2021depositata il 15/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso