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Decreto — n. 9965/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 9965/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court's judgment of extinction was legally correct. The plaintiff argued for a hearing to continue the case, while the defendant relied on the automatic termination provisions of the new legislative framework. The court upheld the dismissal because the statutory conditions for automatic extinction were met, leaving no ground to fix a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 391 cod. proc. civ.; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of terminated judgments, barring any request for a hearing unless specific exceptions apply.

Parole chiave

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automatic extinction civil procedure judicial termination legislative reform process extinguished procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 391 cod. proc. civ.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22491/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VIDEO PROGETTI S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall’avvocato ASTOLFI FULVIA, unitamente all'avvocato ONZA MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.741/ 13/ 2021 depositata il 05/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 07/04/202