Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into an administrative list by the Revenue Agency. The Revenue Agency argued that this listing, mandated by Article 40 of the 2023 decree, confirmed the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 198-200, l. n. 197/2022: The insertion of a tax case into the administrative list for extinguishment proceedings constitutes a regular conclusion of the dispute, thereby legally extinguishing the litigation and assigning costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21162/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro RUDIN BEKIM, rappresentatoe difeso dall'avvocato VALLERGA MAURO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.637/ 02/ 2018 depositata il 23/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 27/02/2025 I