Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Calabrian Regional Tax Court's second-instance decision extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The Regional Government, represented by its lawyers, filed the appeal but did not request a ruling on the merits before the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a formal waiver, leading to the dismissal of the case and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by Article 380-bis of the Civil Procedure Code constitutes a formal waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15222/2023 R.G. proposto da : REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIALE EUROPA CITTADELLA REGIONALE, presso lo studio dell’avvocato GULLO DOMENICO (GLLDNC66M24F158E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FALDUTO PAOLO ANTONIO (FLDPLA63L29D976L) -ricorrente- contro SA.VE.CAR. S.R.L., elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia 171, presso lo studio dell’avvocato DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE (DPLNZS67B25C351B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAMBASCO FRANCESCA (TMBFNC84C41C351V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.
TRIBUTARIA II GRADO CALABRIAn.1958/2023depositata il 05/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
In considerazione dell’evoluzione normativa e della giurisprudenza di legittimità, è opportuno compensare le spese di lite
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il