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Decreto — n. 5288/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5288/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Calabrian Regional Tax Court's second-instance decision extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The Regional Government, represented by its lawyers, filed the appeal but did not request a ruling on the merits before the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a formal waiver, leading to the dismissal of the case and the mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by Article 380-bis of the Civil Procedure Code constitutes a formal waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence 40-day deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code formal waiver ripresa dell'imposta sul valore aggiunto contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
TRIBUTARIA II GRADO CALABRIAn.1958/2023depositata il 05/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
art. 380-bis c.p
TRIBUTARIA II GRADO CALABRIAn.1958/2023depositata il 05/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15222/2023 R.G. proposto da : REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIALE EUROPA CITTADELLA REGIONALE, presso lo studio dell’avvocato GULLO DOMENICO (GLLDNC66M24F158E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FALDUTO PAOLO ANTONIO (FLDPLA63L29D976L) -ricorrente- contro SA.VE.CAR. S.R.L., elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia 171, presso lo studio dell’avvocato DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE (DPLNZS67B25C351B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAMBASCO FRANCESCA (TMBFNC84C41C351V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIBUTARIA II GRADO CALABRIAn.1958/2023depositata il 05/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

In considerazione dell’evoluzione normativa e della giurisprudenza di legittimità, è opportuno compensare le spese di lite

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il