Cassation appeal dismissed due to failure to deposit the contested tax court judgment in the case file.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the contested judgment from the Regional Tax Commission was not deposited in the case file. The taxpayer argued for the review of a tax assessment notice, but the opposing party contended that procedural requirements were not met. Consequently, the Court ruled the appeal improcedibile under civil procedure law and ordered the taxpayer to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; The failure to deposit the contested judgment in the case file renders the appeal improcedibile, leading to a declaration of inadmissibility and an order for the appellant to bear the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vincenzo VIOLA, con avv. Salvatore Napolitano; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3049/10/21 depositata il 15 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.Il ricorrente impugnava l’avviso di presa in carico inerente ad avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010. La CTP rigettava il ricorso e la CTR, secondo quanto riportato in atti, rigettava il gravame proposto dal contribuente, il quale propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. OMESSO DEPOSITO SENTENZA IMPUGNATA CONSIDERATO CHE Pregiudizialmente deve rilevarsi che non risulta essere stata depositata copia della sentenza impugnata, né la stessa risulta essere stata depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo (Cass. 10648/2017).
Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti in solido delle spese che liquida in € 900,00, oltre spese anticipate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.