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Decreto — n. 4641/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of lawsuit due to administrative listing under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 4641/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinct following the tax authority's listing of the case in a specific administrative register. The tax agency argued that this listing, pursuant to the new tax law, confirmed the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax claim. Consequently, the court ruled that the lawsuit had terminated by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the administrative list for the extinction of proceedings constitutes a regular conclusion of the dispute, thereby automatically extinguishing the civil lawsuit unless the parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority listing administrative register automatic termination costs allocation procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale imposta alla fonte

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
VENETOn.577/06/2021 depositata il 19/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29748/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SELINK SPA, rappresentatae difesa dall'avvocato FEDELE STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.577/06/2021 depositata il 19/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 13/02/202