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Decreto — n. 4158/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal after plaintiff formally renounces the legal recourse on November 27, 2024.

Numero d'incarto Decreto — n. 4158/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal renunciation of the legal recourse filed on November 27, 2024. The appellant, represented by Adriano Simonetti, withdrew the challenge against the second-instance tax court judgment regarding a decree issued by the Lazio Region. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and ordered the case file to be communicated to the defense teams.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a legal recourse by the appellant extinguishes the proceedings, rendering the court's decision to declare the case extinct legally correct.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax litigation Cassation jurisdiction renunciation of recourse contenzioso tributario diritti del contribuente arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 27 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 27 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 11823/2024proposto da: EMANUELE ANTONIO SATTA, rappresentatoe difeso dall’avv. Adriano Simonetti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- nonché REGIONE LAZIO,in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio , n. 6409/06/2023 depositata il 14 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 27 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/02/2025 Il