Italian Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the respondent failed to request a decision on the proposed settlement within forty days. The proceedings involved the Italian Revenue Agency challenging a lower court judgment against an individual, with the respondent represented by multiple lawyers. The court ruled that the statutory silence constituted a formal waiver of the right to continue the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the respondent to pay the appellant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed period constitutes a formal waiver, leading to the extinction of the appeal and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.886/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PALIANI ANDREA, elettivamente domiciliato in SANTA MARIA A VICO VIA APPIA ANTICA, 344, presso lo studio dell’avvocato SGAMBATO RAFFAELE (SGMRFL80S29A783H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CERIANA ENRICO (CRNNCF67E06A182U), CANEVA DANIELE (CNVDNL67M16F205L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.
TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2267/2022depositata il 30/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso debba intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così