Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a ruling by the Regional Court of Lombardy. The tax authority argued that the insertion of the case into an administrative list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute, rendering further litigation unnecessary. The court upheld this view, noting that the absence of a formal denial confirmed the extinction of the proceedings, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a case into the administrative list for the extinction of proceedings constitutes a regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the civil process and assigning costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25124/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI, rappresentata e difes a dagli avvocati SQUICQUERO MARCO e RAGUCCI GAETANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 5316/ 06/ 2019 depositata il 20/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/01/2025