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Decreto — n. 1654/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of termination notice under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 1654/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the automatic filing of a termination notice by the tax authority. The lower court ruled that the process ended under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which mandates the extinction of lawsuits when a formal notice of termination is submitted. Consequently, the court dismissed the appeal against this procedural outcome, confirming that the litigation ceased without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a party submits a formal notice of termination of proceedings in accordance with the new legislative framework, the litigation is automatically extinguished without the need for a separate judicial declaration.

Parole chiave

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procedural extinction termination notice filing automatic process end tax litigation closure legislative framework 2022 contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28676/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro EUROFIBRE SRL rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA VILLA avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1700/09/2022 depositata in data 27/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 17/01/202