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Decreto — n. 1448/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 1448/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, leading to the automatic expiration of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, the process extinguishes automatically, and procedural costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax settlement hearing Legislative Decree 119/2018 procedural deadline tax litigation termination procedura fiscale differimento dell'imposizione rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2377/2016 R.G. proposto da : BASTERI MAURO, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARA GIUSEPPE, TOMASSINI ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.1101/ 01/ 2015 depositata il 15/06/2015, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. T8M01T200552/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 10/01/2025