Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed Astra Sistemi Antincendio SRL's appeal against a tax court decision that declared the litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute, leaving no room for a denial of the extinction request. Consequently, the court upheld the ruling that the process ended automatically, placing procedural costs on the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a tax dispute into the prescribed list for extinguishing proceedings constitutes the regular definition of the controversy, automatically terminating the legal action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20821/2022 R.G. proposto da : ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato FARACE CARMINE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.229/ 01/ 2022 depositata il 27/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 13/01/2025 Il