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Ordinanza Interlocutoria — n. 1281/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends tax recovery proceedings due to statutory debt relief commitment requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1281/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the taxpayer's request to declare the tax proceedings extinguished due to the cessation of the subject matter. Although the taxpayer committed to debt relief measures under the 2022 'Rottamazione Quater' law, the court found that the statutory conditions for immediate extinction were not met. Consequently, the proceedings were suspended until the conclusion of the debt relief declaration and proof of payments were submitted.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231-236 della legge n. 197 del 2022; The commitment to debt relief measures does not automatically extinguish pending tax proceedings, which remain suspended until the formal declaration is perfected and payment documentation is produced.

Parole chiave

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tax debt relief proceedings suspension cessation of subject matter Rottamazione Quater tax recovery proceedings debt commitment judicial suspension valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 2022
TD901300533/2015, con il quale erano stati riscostruiti maggiori ricavi per Euro 41.145,00 con il venir meno del regime agevolato ex art. 1, co.
Art. 1, comma 231 della legge n. 197 del 2022
TD901300533/2015, con il quale erano stati riscostruiti maggiori ricavi per Euro 41.145,00 con il venir meno del regime agevolato ex art. 1, co.
Art. 1, comma 236 della legge n. 197 del 2022
TD901300533/2015, con il quale erano stati riscostruiti maggiori ricavi per Euro 41.145,00 con il venir meno del regime agevolato ex art. 1, co.
Art. 30, comma 1 del DPR 29 settembre 1973, n. 602
Art. 27, comma 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.34106/2018 R.G. proposto da : MOISE' PANTALEONE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Salvatore Vitale in Roma, in via Conte Russ n. 5 -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente- avverso la sentenza d ella C ommissione Tributaria regionale della Calabrian. 716/2018 depositata i l 24/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1.L’avvocato Pantaleone Moisé impugnò l’avviso di accertamento n. TD901300533/2015, con il quale erano stati riscostruiti maggiori ricavi per Euro 41.145,00 con il venir meno del regime agevolato ex art. 1, co. 96 e segg. della l. n. 244 del 2007.

Il ricorso venne respinto in primo ed in secondo grado. Il giudice di secondo grado, in particolare, affermò che il primo giudice attraverso una articolata motivazione avesse affrontato le questioni, sollevate. In particolare si statuì che “nel caso di specie, infatti, l’Ufficio ha correttamente proceduto all’accertamento ai sensi degli artt. 32 dpr 600/73 e 51 DPR 633/72, procedendo alla ricostruzione dei rapporti, rilevanti a fini fiscali, della contribuente. All’esito delle analisi dei rapporti, sono emerse disparità fra i redditi dichiarati e le disponibilità effettive.

In questa sede occorre rifermare la validità dell’Operato dell’ufficio finanziario, che ha legittimamente proceduto all’accertamento del maggior reddito in base ad elementi, caratterizzati dai requisiti di precisione, gravità e concordanza. A fronte di ciò, il contribuente non ha fornito la prova del contrario, come era suo preciso onere”. Avverso la prefata decisione ricorre il contribuente con tre motivi, l’Agenzia è rimasta intimata. Motivi della decisione 1.In via preliminare va rilevato che il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), ha altresì comunicato di aver provveduto al pagamento delle prime quattro rate nei termini indicati dall’ufficio e pertanto ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. 2.Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». 2.2 Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 2.3. Ciò posto, stante il tenore letterale delle disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponen