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Decreto — n. 451/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against tax authority dismissed due to extinction of proceedings by law.

Numero d'incarto Decreto — n. 451/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinct, dismissing the taxpayers' appeal against the tax agency's decision. The lower court ruled that the process terminated automatically because the tax authority had transmitted a list of extinguished judgments under Article 40 of the 2023 decree. Consequently, the court upheld the extinction of the case and assigned the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The transmission of a list of extinguished judgments by the tax authority automatically terminates the corresponding civil proceedings, barring further litigation unless parties request a hearing.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax authority list automatic termination civil procedure law costs allocation judicial extinction administrative transmission contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
PIEMONTE n.211/ 06/ 2021 depositata il 08/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28545/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BOCCIOLONE FAUSTO, BOCCIOLONE MASSIMO, rappresentatie difeso dall’avvocatoMANZITTI ANDREA, unitamente all'avvocato FANNI MATTEO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.211/ 06/ 2021 depositata il 08/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 02/01/2025