Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30873/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 30873/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Verti Assicurazioni, argued against INPS and an individual, but remained silent on the procedural deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the lower court's proposal constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day deadline procedural renunciation lower court proposal litigation costs allocation condono delle spese procedurali spese di esecuzione fine del processo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
2122/2024 depositata il 18/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la quale ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili ed infondati ed il ricorso incidentale condizionato assorbito, comunicata alle parti;
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate a favore del controricorrente al ricorso principale mentre nulla sul ricorso incidentale assorbito, come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
2122/2024 depositata il 18/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la quale ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili ed infondati ed il ricorso incidentale condizionato assorbito, comunicata alle parti;
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato, e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4393/2025 R.G. proposto da: VERTI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori avvocato HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G) pec: maurizio.hazan@milano.pecavvocati.it, MARTINI FILIPPO (MRTFPP64C12F205V) pec: filippo.martini@milano.pecavvocati.it) RODOLFI MARCO (RDLMRC68L11F205K) marco.rodolfi@milano.pecavvocati.it che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -ricorrente- contro INPS, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori avvocato AQUILONE PAOLO (QLNPLA64T06A462U) pec: avv.paolo.aquilone@postacert.inps.gov.it, CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it, MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) pec: avv.manuela.massa@postacert.inps.gov.it, PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti Numero registro generale 4393/2025 Numero sezionale 826/2025 Numero di raccolta generale 30873/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 -controricorrente- ZINGARELLI LUCA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA ANDEGARI 13 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VENTURINI FABIO (VNTFBA67P02A271G), avv.francescoscarpa@legalmail.it che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro ISMAILI ERVIN -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2122/2024 depositata il 18/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la quale ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili ed infondati ed il ricorso incidentale condizionato assorbito, comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato, e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate a favore del controricorrente al ricorso principale mentre nulla sul ricorso incidentale assorbito, come in dispositivo;

Numero registro generale 4393/2025 Numero sezionale 826/2025 Numero di raccolta generale 30873/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 4393/2025 Numero sezionale 826/2025 Numero di raccolta generale 30873/2025 Data pubblicazione 25/11/2025