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Decreto — n. 29976/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 29976/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The parties involved were Riccio Paola and others against Guardabascio Giovanni, with the lower court having already issued its judgment. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within the statutory period of 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit renunciation by silence Code of Civil Procedure procedural default costs allocation art 380-bis cpc spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13698/2025 R.G. proposto da : RICCIO PAOLA, MARAIA FRANCESCO, MARAIA GENEROSO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocati MANNETTA ANTONIO (MNNNTN 61A02D998J), GIARDINO PASQUALE (GRDPQL66P24A271O) -ricorrente- contro GUARDABASCIO GIOVANNI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BELLAROBA GIUSEPPE (BLLGPP68D26A783O) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1867/2025depositata il 11/04/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 23/09/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (esclusa la fase decisionale, qui mancata ; ed applicati valori prossimi ai minimi dello scaglione, per l’impegno in concreto richiesto anche per lo sviluppo del procedimento) e di cui va disposta l’attribuzione per la richiesta del difensore in tal senso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma,addì 11/11/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano