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Decreto — n. 29372/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 29372/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The proceedings involved a group of private individuals challenging administrative decisions by the Council of Ministers and various ministries regarding educational and economic matters. The court ruled that silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence on a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement offer silence statutory time limit renunciation of appeal costs allocation Code of Civil Procedure administrative litigation rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15498/2024 R.G. proposto da : BOLOGNINI STEFANO, BERTANI GIANNA, ANTIGNANO MARIA TERESA, BACCEGA MASSIMO, BATTAGLIA GIANFRANCO, BIANCHELLI GABRIELE, D'APOLITO ANTONIO, DI BENEDETTO GIUSEPPE SALVATORE, CHIOCCINI GABRIELLA, TOSONI FERNANDA, DASSI FERDINANDO, CANDIANO SIRO, CASTIGLIA DANIELA, DARUI DAVIDE, CENTANNI STEFANO, BOSSONE VITO, COMITINI SALVATORE, DEL BUONO GIUSEPPE, CAFAROTTI MAURO, CERAGIOLI TIZIANO, BONOMO ANTONIO, FOGLIA SALVATORE, GIACOMELLO PATRIZIO ANGELO, FERRETTI LIDIA, IZZO RAFFAELLA, GALAZZI GIANNI, GRASSI FELICE ROBERTO, GRECO CLAUDIO, FIASCHI ELENA, FARRONATO FRANCO, FILIPPI RITA, LOTTA CARMELO, LO BASSO GESUALDA, LUCCHETTI LEONARDO, LEPORI GIOVANNI LEONARDO, FIUMARA FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.8353/2023depositata il 27/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito