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Decreto — n. 28814/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 28814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Perretta Enrico, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the opposing parties, including Corropoli Alessandro and Ass. Ne Primonumero, had already been notified. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the applicant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver of appeal litigation costs allocation importi compensativi monetari compensazione dei crediti compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25312/2024 R.G. proposto da: PERRETTA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato IACOVINO VINCENZO rappresentato e difeso dall'avvocato BEER FRANCESCO (BREFNC81S23G596H), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro CORROPPOLI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI PARDO SALVATORE (DPRSVT63R20F839Y), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonché contro ASS.NE PRIMONUMERO - CITTA' IN RETE, VIGNALE MONICA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CARLO MIRABELLO N. 7, presso lo studio dell’avvocato ODOARDI FRANCESCO Numero registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 (DRDFNC75A17H501P), rappresentate e difese dall'avvocato SCARANO VINCENZO MARIA (SCRVCN72P12E716W), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti- nonché contro ECOGREEN SRL -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOn.b145/2024 depositata il 24/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie Numero registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/10/2025 Il Presidente di Sezione delegato ANTONIETTA SCRIMA Numero registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025