Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the appellate court's proposal. The appellant, Tommasino Vincenza, opposed an enforcement notice against banks and the tax agency, but did not act on the court's offer to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6644/2025 R.G. proposto da : TOMMASINO VINCENZA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato DI FIORE PIER GIACINTO (DFRPGC70R08A024E) -ricorrente- contro MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato ESPOSITO STEFANO (SPSSFN61P27F839N) -controricorrente- nonchécontro BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato CESARO VINCENZO MARIA (CSRVCN68M27F839W) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3711/2024 depositata il 23/09/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 26/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in relazione non al valore dichiarato, ma all’importo della cartella esattoriale oggetto di opposizione (€ 296.466,97); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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