Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The procedural outcome relied on the plaintiff's explicit renunciation, which the court validated as meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further judicial determination was necessary, and the proceedings were terminated without any ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, obviating the need for further adjudication on the merits or costs.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 327/2024 R.G. proposto da: SAGEMAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZO DEL MONTE 31, presso lo studio dell’avvocato ZARRELLI ANNAMARIA (-) rappresentato e difeso dall'avvocato MENANNO PATRIZIA (MNNPRZ63S68B819O) -ricorrente- contro SOC. EDIFICI COMM. CASSINO UNO (GIÀ DITTA MARMIFERA TIRRENA DI SALVATORE ARDUINO, elettivamente domiciliato in NAPOLI viale della costituzione isola g CDN, presso lo studio dell’avvocato FEMIANO FRANCA (FMNFNC63M62F839L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRAIOLI ANTONIO (FRLNTN52R13H501V), TORNITORE ANTONELLO (TRNNNL62A21E475S) -controricorrente- nonché contro Numero registro generale 327/2024 Numero sezionale 785/2025 Numero di raccolta generale 28654/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 MARMIFERA TIRRENA DI SALVATORE ARDUINO -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7246/2023 depositata il 10/11/2023. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e l’indefensio della parte rimasta intimata;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/10/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 327/2024 Numero sezionale 785/2025 Numero di raccolta generale 28654/2025 Data pubblicazione 29/10/2025