Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, OVS SPA, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Deiana Gisella, maintained her position. Consequently, the court ruled that the failure to act constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3666/2025 R.G. proposto da: OVS SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso TARTAGLIA PAOLO (TRTPLA51M12H501S) -ricorrente- contro DEIANA GISELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato DEMURO GEMMA (DMRGMM75A46E441S) e dall'avvocato DEMURO PAOLO AGOSTINO (DMRPGS72B27E441A) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SEZ.
DIST. DI SASSARI n.307/2024 depositata il 17/10/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 18/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3666/2025 Numero sezionale 741/2025 Numero di raccolta generale 28053/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 3666/2025 Numero sezionale 741/2025 Numero di raccolta generale 28053/2025 Data pubblicazione 22/10/2025