Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period. The appellant, Tolino Arcangelo, did not request a decision on the appeal after the 40-day deadline expired following the communication of the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the appeal within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2122/2025 R.G. proposto da: TOLINO ARCANGELO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTA TEODORO (CSTTDR63T07L049K) -ricorrente- contro PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del Presidente p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MERCOLINO OSCAR (MRCSCR67R30E487W) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2650/2024 depositata il 14/06/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 2122/2025 Numero sezionale 735/2025 Numero di raccolta generale 28015/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (e, benché non sia stato neppure dichiarato il valore, in relazione al petitum per sorta capitale di € 25.000); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 2122/2025 Numero sezionale 735/2025 Numero di raccolta generale 28015/2025 Data pubblicazione 21/10/2025