Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Incardona Vito, had not responded to the proposal communicated on August 7, 2025, triggering the statutory time limit. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: FD (SS) Uuc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26731/2024 R.G. proposto da: INCARDONA VITO, INCARDONA SEBASTIANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato LEONE SEBASTIANO (LNESST45H01I754P) e dall'avvocato LEONE CLAUDIO (LNECLD80P29A494D) -ricorrente- contro LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCI ELIANA (VNCLNE74S52I754P) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1510/2024 depositata il 12/10/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 07/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26731/2024 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 27906/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 26731/2024 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 27906/2025 Data pubblicazione 20/10/2025