Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period. The appellant, Remigio Giancarlo, did not request a decision on the appeal after the forty-day deadline expired following the communication of the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for definition of the case within the forty-day period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5767/2024 R.G. proposto da: REMIGIO GIANCARLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CARINCI LUCIANO (CRNLCN61R29C632N) -ricorrente- contro PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Presidente p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GESLAO LORETTA (GSLLTT74D46L103Q) e dall'avvocato ARDIZZI STEFANIA (RDZSFN69A48A345U) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1185/2023 depositata il 25/07/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5767/2024 Numero sezionale 716/2025 Numero di raccolta generale 27883/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 5767/2024 Numero sezionale 716/2025 Numero di raccolta generale 27883/2025 Data pubblicazione 20/10/2025