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Decreto — n. 27606/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 27606/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The applicants, represented by Marco Tortorella, challenged a Rome Court of Appeal decision regarding administrative decrees but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the applicants to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant after the court's proposal for judgment within the 40-day term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver by silence 40-day response period extinction of proceedings cassation appeal dismissal procedural default spese di difesa anticipo delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
5007/2024depositata il 12/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
5007/2024depositata il 12/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4352/2025 R.G. proposto da : CANNITO FILOMENA, CAPECE ORESTE, CAPOROSSI ANNA RITA, CARENZO MASSIMO, CARBONARO LUCIA, CARBONE ANTONIETTA, CAPRIATI ANGELA, CARETTO ANTONIO, CERONE ALDO MASSIMO, CARRECA IGNAZIO, CAVALLARIN GIORGIO, CAUTILLI MAURIZIO, CERVELLIN ANNA MARIA, CHENDI DORETTA, tutti elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che li rappresenta e difende “ope legis” -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5007/2024depositata il 12/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così dec