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Decreto — n. 27604/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 27604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Rome Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The material facts show that the proposal was communicated to the appellants, represented by Marco Tortorella, but no request for a decision was filed before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the court's proposal for case termination within the prescribed forty-day period.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings court proposal statutory deadline litigation costs ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
5704/2024depositata il 13/09/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
5704/2024depositata il 13/09/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6522/2025 R.G. proposto da : MARRONARO MARIA TERESA, PATTI DONATELLA, MAGGIONI DAVIDE, MELLONI GIULIO, MALARA ANTONINO, NARDI ROBERTO, MAGAGNI GIAN ANDREA, MESSINA QUIRINO, MARTONE ANDREA, BRAZZALE PAOLO, PIANA GABRIELA, PIROVANO PIERANGELO, PIGNATELLI ROBERTO, , tutti elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che li rappresenta e difende “ope legis” -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5704/2024depositata il 13/09/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così decis