Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Perugia Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Valocchia Stefano and Grifo Carni S.A.S., did not act to preserve the case after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22251/2024 R.G. proposto da : VALOCCHIA STEFANO (i n proprio, nonché quale legale rappresentante pro-tempore e liquidatore della società GRIFO CARNI S.A.S. di Stefano Valocchia C. in liquidazione ) e MENCARONI NICOLETTA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato SINANTE COLUCCI FRANCESCO (SNNFNC73D25F052A) -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MENICHETTI ENRICO (MNCNRC71S02G478F) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 475/2024depositata il 03/07/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione in data 08/04/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti19/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso