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Decreto — n. 26437/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 26437/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The parties involved were Gemignani and associates versus Riviera NPL SRL, with the appellant represented by Virginella and the respondent by Tassi. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule renunciation by silence Civil Procedure Code judicial costs allocation legittimazione per agire in via esecutiva azione creditoria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1, presso lo studio dell’avvocato TASSI MATTEO (TSSMTT69M19F205U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.985/2023 depositata il 13/9/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente RIVIERA NPL SRL, seguono la soccombenza;
art. 380-bis c.p
1, presso lo studio dell’avvocato TASSI MATTEO (TSSMTT69M19F205U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.985/2023 depositata il 13/9/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente RIVIERA NPL SRL, seguono la soccombenza;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6738/2024 R.G. proposto da: GEMIGNANI GIUSEPPINA, MARINO EGIDIO, VANELLI JACOPO, GEMIGNANI MANRICO, GEMIGNANI FRANCO, elettivamente domiciliati in FIRENZE VIA QUINTINO SELLA 67, presso lo studio dell’avvocato VERGINE ANTONELLA (VRGNNL76D60F152I) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro RIVIERA NPL SRL, elettivamente domiciliato in BOLOGNA PIAZZA MINGHETTI N. 1, presso lo studio dell’avvocato TASSI MATTEO (TSSMTT69M19F205U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.985/2023 depositata il 13/9/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 6738/2024 Numero sezionale 637/2025 Numero di raccolta generale 26437/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente RIVIERA NPL SRL, seguono la soccombenza;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente RIVIERA NPL SRL. Roma, il 26/9/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 6738/2024 Numero sezionale 637/2025 Numero di raccolta generale 26437/2025 Data pubblicazione 30/09/2025