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Decreto — n. 26216/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 26216/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. Although the appellant had not formally requested the ruling, the statutory deadline for exercising this right had expired without action. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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appeal withdrawal forty-day period settlement proposal procedural extinction litigation costs preparazione della difesa ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/11/2017, n. 27747
Cass. 20/05/2019, n. 13578
27747; conforme Cass. 20/05/2019, n. 13578; così da ritenersi superato il diverso orientamento espresso, da ultimo e in precedenza, da Cass.
Cass. 19/03/2010, n. 6672
13578; così da ritenersi superato il diverso orientamento espresso, da ultimo e in precedenza, da Cass. 19/03/2010, n. 6672) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6315/2024 R.G. proposto da : DUEPI DI FRANCHI EMANUELE E C. SNC, in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FIGA' GIACOMO (FGIGCM54C02C352D) -ricorrente- contro TRALICCI GINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 12701/2023 depositata il 06/09/2023;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale, non rilevando, al riguardo, che la controversia riguardi solo le spese: così Cass. 22/11/2017, n. 27747; conforme Cass. 20/05/2019, n. 13578; così da ritenersi superato il diverso orientamento espresso, da ultimo e in precedenza, da Cass. 19/03/2010, n. 6672) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe di cui va disposta la chiesta attribuzione in seguito alla dichiarazione di fattone anticipo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrentee con attribuzione al suo difensore, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge.

Così deciso in