Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were the Sarno sisters against the Torelli and Paoli brothers, with the lower court having already issued its judgment. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the litigation.
Parole chiave
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PDFBox: FD (SS) Uuc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22995/2024 R.G. proposto da: SARNO ELISA, SARNO GRAZIELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difese dall’avvocato ANDREONI NICCOLO' (NDRNCL72M09D612M) -ricorrenti- contro TORELLI FABIO, PAOLI FABIO, BACCOLINI MASSIMO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato CELENZA STEFANIA (CLNSFN60C62D612F) -controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 2408/2024, depositata il 22/07/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22995/2024 Numero sezionale 582/2025 Numero di raccolta generale 24797/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 06/09/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 22995/2024 Numero sezionale 582/2025 Numero di raccolta generale 24797/2025 Data pubblicazione 08/09/2025