Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The parties involved were S80 Investments S.R.L. and others against International Factors Italia S.P.A., having previously lost at the Milan Court of Appeal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of a cassation appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6890/2025 R.G. proposto da: S80 INVESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CASTALDO RE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CASTALDO ANDREA, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA GIOSUÈ CARDUCCI N. 42 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PACILEO BRUNO (PCLBRN79C19F839C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICILLO PIERFRANCESCO (MCLPFR78M10F839G) -ricorrente- contro INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA SAN VITTORE, 40, presso lo studio dell’avvocato FUMAGALLI ALBERTO (FMGLRT58D03F205G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANOn.2455/2024 depositata il 17/09/2024.
Numero registro generale 6890/2025 Numero sezionale 568/2025 Numero di raccolta generale 23885/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19/08/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 6890/2025 Numero sezionale 568/2025 Numero di raccolta generale 23885/2025 Data pubblicazione 26/08/2025