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Decreto — n. 18306/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 18306/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the mandatory forty-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the appeal against the Court of Appeal's judgment regarding the defendants' liability. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs of 8,500 euros to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant does not request a decision on the court's proposal for case definition within the prescribed term.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedural extinction failure to respond case definition proposal litigation costs statutory deadline default judgment spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27069/2024 R.G. proposto da : D'ERAMO DAVID, DE ROSA BENEDETTO, DI GIACOMO EZIO, DESSENA MARCO, DEI MARCO PASQUALE ENNIO, DI PROSPERO LAURA, DI MAIO PIA SARA, DE SALVO FABIO ANGELO, DI VINCENZO ANTONINO, DENTI PAOLO, DI MONTE ELISABETTA, COLASANTO ROSALBA, ERBA CHIARA, ESPOSITO EMANUELA, DONZELLI STEFANO, ETNA NICOLA MARIA, DURANTE MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3430/2024depositata il 16/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

Così