Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The case involved BFF Bank SPA challenging a lower court decision against the Comune di Cremona regarding administrative procedures. The court ruled that silence after the deadline constitutes a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a formal waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 373/2025 R.G. proposto da: BFF BANK SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato ARNALDI ANDREA DAVIDE (RNLNRD70L09F205K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CREMONA, elettivamente domiciliato in CREMONA PIAZZA DEL COMUNE, 8, presso lo studio dell’avvocato CISTRIANI ENRICO GIANCARLO (CSTNCG69D07D150O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.573/2024 depositata il 03/6/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 373/2025 Numero sezionale 511/2025 Numero di raccolta generale 17935/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COMUNE DI CREMONA, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente COMUNE DI CREMONA. Roma, il 30/6/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 373/2025 Numero sezionale 511/2025 Numero di raccolta generale 17935/2025 Data pubblicazione 02/07/2025