Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17812/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 17812/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bianchi Manuela, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, AGOS-DUCATO S.P.A., argued that the silence constituted a formal waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally amounts to a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days constitutes a legal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal statutory time limit case definition proposal extinction of proceedings legal renunciation Code of Civil Procedure costs allocation legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AGOS-DUCATO S.P.A., seguono la soccombenza;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AGOS-DUCATO S.P.A., seguono la soccombenza;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13721/2024 R.G. proposto da: BIANCHI MANUELA, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIA LUSTRO N. 29, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato RUOCCO ANDREA (RCCNDR76P11C514A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGOS-DUCATO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI MARCO (RMNMRC76P12H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.4/2024 depositata il 02/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13721/2024 Numero sezionale 509/2025 Numero di raccolta generale 17812/2025 Data pubblicazione 01/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AGOS-DUCATO S.P.A., seguono la soccombenza;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente AGOS-DUCATO S.P.A. Roma, il 30/6/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 13721/2024 Numero sezionale 509/2025 Numero di raccolta generale 17812/2025 Data pubblicazione 01/07/2025