Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, BRENTEL WILLI, did not respond to the proposal sent on March 20, 2025, while the opposing party, BELA 2022 S.R.L., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21992/2024 R.G. proposto da : BRENTEL WILLI, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONELLI SAVERIO (SMNSVR69L22F537G) -ricorrente- contro BELA 2022 S.R.L. GIÀ ILLIMITY BANK S.P.A., per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato VERDI MARCO (VRDMRC62P08I441M) -controricorrente- nonchécontro LIBRAZOO SNC, ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 436/2024depositata il 01/03/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 20/03/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis