Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, PISTONE ALFREDA, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, AGENZIA DELLE ENTRATE, argued for the appeal's dismissal. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14862/2024 R.G. proposto da: PISTONE ALFREDA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, SPECIAL GARDANT S.P.A -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di MASSA n.1148/2023 depositato il 21/12/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 13/01/2025;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 20/03/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 14862/2024 Numero sezionale 409/2025 Numero di raccolta generale 13256/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 17/05/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 14862/2024 Numero sezionale 409/2025 Numero di raccolta generale 13256/2025 Data pubblicazione 19/05/2025